Valorizzazione delle Certificazioni ISO 5001, ISO 14001, ECOLABEL e PEF nella Legge 221 del 28/12/2015

Ecco alcuni stralci della Legge 221 del 28/1272015 (Collegato Ambientale) a favore dell'ottenimento di certificazioni quali ISO 50001 (processo), ISO 14001 (processo), Ecolabel (prodotto), Made Green in Italy e PEF (prodotto).

CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

ART. 10. (Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30).

a) all’articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di
cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001 »;

CAPO IV DISPOSIZIONI RELATIVE ALGREEN PUBLIC PROCUREMENT

ART. 17. (Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE).

1. Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o serviziodel marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel
UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

ART. 21. (Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale).

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel
contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia
per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» (COM (2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

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Alessandro Copelli Alessandro Copelli dopo un'esperienza commerciale ultradecennale con Organismi di Controllo prestigiosi quali CATAS,CSI e DEKRA, nel 2009 fonda QualityNet srl, societa' di servizi nata nel 2009 a Mestrino (PD) per offrire in primis consulenza specialistica ad aziende orientate all'export, per aiutarle ad ottenere compliances di processo e/o prodotto richieste dai mercati internazionali. Lo staff, composto da 21 tecnici professionisti, ha gia' accompagnato oltre 400 aziende in percorsi di certificazione, dal settore edile a quello agroalimentare.